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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
2.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: a) adottare le iniziative legislative necessarie ad assicurare il raccordo della disciplina vigente con le disposizioni della presente legge.

   b)al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: 2014-2020;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. L'Agenzia di cui al comma 2, lettera o), ha natura di ente pubblico autonomo, è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ed è preposta al conseguimento degli obiettivi di rilancio del settore ippico ed equestre, dell'ippica e dell'allevamento del cavallo sportivo, da diporto e d'affezione. L'Agenzia promuove e regola le attività ippiche ed equestri sportive, ivi incluse le corse e la formazione delle figure professionali interessate e persegue i seguenti obiettivi:

    1) l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine (purosangue inglese, trottatore italiano, e al cavallo in generale definito come NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione);

    2) l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di ricerca;

    3) la promozione del cavallo sportivo e della biodiversità;

    4) la disciplina tecnica e l'assistenza riferita alle razze e agli allevatori, così come l'eventuale creazione di appositi libri genetici per le razze allevate in purezza in Italia e non ancora riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

   All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie destinate all'ex UNIRE ASSI presso UNIRELAB, le risorse finanziarie destinate al settore ippico iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, nonché quota parte dei proventi delle corse. Le predette risorse sono gestite autonomamente dall'Agenzia, sentito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per l'assegnazione di premi e provvidenze in favore di allevatori proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione.
   Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   d)al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni;

   e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.