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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.09. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
2.09.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione di un'agenzia di promozione, sviluppo e tutela dell'ippica nazionale)

  1. Al fine di garantire le necessarie caratteristiche gestionali, imprenditoriali, educative, sostenibili, tecniche ed economiche del comparto Ippico, nonché per le altre motivazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Governo, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recante disposizioni per l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione, sviluppo e tutela del comparto Ippico nazionale.
  2. L'Agenzia di cui al comma 1 è posta sotto la vigilanza ed il controllo dell'attività amministrativa, gestionale e contabile del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per le questioni di competenza.
  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate del necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Il Governo in ogni caso recepisce i pareri delle Commissioni che siano stati approvati all'unanimità dei loro componenti.
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene al seguenti principi e criteri direttivi:

   a) assicurare l'iscrizione all'Agenzia, mediante tesseramento, degli allevatori e dei proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella;

   b) garantire la gestione dei tesserati di cui alla lettera a) mediante un registro degli iscritti;

   c) assicurare l'operato dell'Agenzia secondo i criteri di cui al comma 1, ed in particolar modo garantendo adeguata copertura per gli aspetti legati alla formazione nel settore dell'ippicoltura, nonché il rispetto di criteri di trasparenza di gestione;

   d) assicurare un ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esclusivamente di supervisione sull'operato dell'Agenzia, con possibilità dell'Agenzia medesima di considerare adottati I propri atti dopo trenta giorni di Inazione da parte del MIPAAF secondo principio di silenzio-assenso;

   e) dotare l'Agenzia di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;

   f) assicurare la definizione dello Statuto dell'Agenzia, del relativo regolamento di amministrazione e contabilità con annessi criteri di formazione;

   g) prevedere la possibilità per l'Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine in relazione al settore Ippico nazionale, relativamente a finalità di piani di marketing mediatico;

   h) fissare l'importo d'iscrizione all'Agenzia da parte degli iscritti delle categorie ippiche, prevedendo che il contributo obbligatorio sia differenziato nel valore e costituisca parte del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia;

   i) assicurare l'alimentazione del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia anche con le quote di raccolta progressive delle scommesse Ippiche, dal gettito in quota del 4 per cento, derivante da altri giochi e scommesse operate da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche, dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici nonché dalle sanzioni disciplinari;

   j) garantire in capo all'Agenzia la definizione di piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'allevamento ippico nazionale, nonché l'approvazione dei regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping) ed alla loro corretta vigilanza ed applicazione;

   k) attribuire in capo all'Agenzia la definizione e redazione del Codice etico dell'ippica nazionale, e delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria e vincolo di giustizia obbligatori per i componenti del settore;

   l) assicurare, ai sensi della lettera i), la validità e l'esecuzione dei provvedimenti disciplinari;

   m) attribuire, In capo all'Agenzia, la vigilanza sulla corretta gestione dell'anagrafe degli equidi, dei libri genealogici di razza, nonché sull'emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l'identificazione dei cavalli sportivi;

   n) provvedere all'istituzione dell'Albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, dei componenti delle giurie, degli ispettori di corsa, di campo ed antidoping;

   o) garantire la collaborazione dell'Agenzia con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazionale ordine dei veterinari italiani (FNOVI), per l'individuazione, aggiornamento ed applicazione delle norme di sanità animale, dei requisiti di benessere del cavallo e della prevenzione e contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto dei principi di bioetica e di sanità animale;

   p) disporre il trasferimento del laboratorio antidoping e di genetica (UNIRELab), attualmente costituito presso il Ministero di cui alla lettera m), e delle relative funzioni presso l'Agenzia;

   q) articolare l'Agenzia in un Collegio nazionale dell'ippica, di cui devono far parte tutti i soggetti di cui alla lettera a), un Collegio sindacale, un Comitato direttivo ed un Presidente, garantendo in ogni caso che siano presenti articolazioni dedicate alla rappresentanza istituzionale, con terzi ed alla formazione e garantendo in capo al Comitato direttivo le competenze gestionali in materia di relazioni internazionali;

   r) prevedere un ruolo di centralità del Collegio di cui alla lettera q) nell'attività di indirizzo dell'Agenzia, prevedendo che questo sia composto dal Presidente dell'Agenzia medesima, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico;

   s) assicurare che i dodici rappresentanti di cui alla lettera r) siano eletti dalle varie associazioni di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera a), garantendo in ogni caso che un componente sia designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) e che ciascuna categoria possa esprimere un numero di componenti equivalente alla propria rilevanza curricolare, economica e logistica nel comparto ippico;

   t) garantire che, in ogni caso, i membri delle articolazioni di cui alla lettera q), al momento di accettazione del proprio incarico presso l'Agenzia, non siano membri di alcuna associazione di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera a), prevedendo un meccanismo di incompatibilità tra le due posizioni;

   u) prevedere la costituzione di un comitato di esperti trotto, un comitato di esperti galoppo, un comitato esperti sella, prevedendo che ciascuno di essi sia composto da cinque membri, eletti dal Comitato direttivo di cui alla lettera q), sulla base delle candidature presentate dalle relative associazioni di rappresentanza settoriale;

   v) prevedere la costituzione di una commissione scientifica antidoping e per il benessere animale, di cinque membri, di cui tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratorio, patologia medica e farmacologia, un medico veterinario, designato dal Collegio di cui alla lettera q), e dal dirigente responsabile, o suo delegato, del Dipartimento centrale dei servizi veterinari, benessere animale, antidoping. In ogni caso si deve assicurare che ai rappresentanti dei comitati e commissioni di cui alla lettera u) ed alla presente lettera spetti esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

   w) assicurare che il Presidente dell'Agenzia, di cui alla lettera q), sia nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su designazione del Collegio, scelto tra persone dotate di significativa e comprovata esperienza nel settore dell'ippicoltura, di doti manageriali e di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale, inclusi i concessionari di giochi: In ogni caso il mandato del Presidente ha durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta;

   x) assicurare che il Comitato direttivo di cui alla lettera q) sia composto dal Presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri dal Collegio di cui alla lettera q), garantendo, ove possibile, una proporzionata rappresentazione di tutti i settori. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. In ogni caso si deve assicurare che ai membri del Comitato spetti esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

   y) garantire che il Collegio sindacale sia formato da cinque membri effettivi e due supplenti, regolarmente iscritti all'Albo dei revisori contabili, garantendo altresì che dei cinque revisori effettivi, due siano designati dai Collegio, uno dalla Corte dei conti, che funge da presidente del collegio, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   z) garantire l'articolazione dell'Agenzia in un dipartimento nazionale corse al trotto, un dipartimento nazionale del galoppo e sella, un dipartimento nazionale società di corsa, marketing e trasmissioni televisive, un dipartimento dei servizi veterinari, antidoping, addetto alla disciplina e regolarità delle manifestazioni ippiche, un dipartimento amministrativo generale, un dipartimento per la programmazione dei giochi ippici, la gestione e monitoraggio del flussi economico-finanziari sulle scommesse, un laboratorio antidoping e genetica.

  5. In merito al criterio direttivo di cui al comma 4, lettera z), spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Presidente dell'Agenzia, la nomina di un direttore generale, mentre spetta al Comitato direttivo la nomina dei dirigenti responsabili per le aree tecnico-amministrative. Spetta al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, designare il dirigente responsabile in materia di programmazione dei giochi ippici, gestione e monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse.
  6. Spetta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la nomina, su proposta del Comitato direttivo dell'Agenzia, di membri di rappresentanza del settore ippico nelle organizzazioni, commissioni tecniche ed enti di competenza sovranazionali ed internazionali, comunque denominati.
  7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, da adottarsi contestualmente ai decreti di cui al comma 1, al riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia di cui al presente articolo, stabilendo:

   a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (payout);

   b) l'unificazione dei totalizzatori (totalizzatore unico) al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

   c) l'estensione dell'applicazione della «quota fissa» nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse «Quartè» e «Quintè», l'introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, dei premi di consolazione;

   d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse, offerte anche online, sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche alla filiera.

  8. Nella fase di prima costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, tutti i componenti sono individuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base alle candidature inoltrate dalle associazioni rappresentanti gli allevatori e proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. La fase costituente di cui al presente comma dura un anno e mezzo dalla nomina dei componenti, al termine della quale, mediante le procedure elettive di cui al comma 4, sono individuati i nuovi componenti dell'Agenzia.
  9. I componenti individuati ai sensi del comma 8 non possono, in ogni caso, fare parte dell'Agenzia una volta terminata la fase costitutiva.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per il settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  11. Tra le risorse dell'Agenzia sono ricomprese anche ogni forma di finanziamento percepito dal settore ippico, anche sulla base di quanto disposto in materia per il settore dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.