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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
2.04.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riorganizzazione del settore ippico)

  1. Al fine di razionalizzare la gestione delle attività agonistiche legate al cavallo sono attribuite alla Federazione Italiana Sport Equestri FISE le funzioni già trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero» a norma dell'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la FISE assume la natura di ente di diritto pubblico con la denominazione di Federazione Italiana Ippica e Sport Equestri FIISE di seguito denominata «Federazione». La Federazione è altresì federazione sportiva nazionale delle attività sportive ippiche ed equestri riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. Le funzioni proprie già esercitate dalla FISE continuano ad essere esercitate in maniera autonoma, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, dalla Federazione. Alla Federazione è attribuita la titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di attribuzione delle risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. Ai fini di cui al presente articolo ogni riferimento all'U.N.I.R.E. e all'ASSI riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica, nonché ogni riferimento riguardante le attività di cui al presente comma deve intendersi riferito alla Federazione.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un Commissario ad acta, nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ed un Sub-commissario ad acta, nominato dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport su proposta del CONI, provvedono alla stipula dello Statuto della Federazione prevedendo, tra l'altro. Una adeguata rappresentanza degli operatori ippici all'interno degli organi della Federazione nonché l'istituzione di enti tecnici relativi alle diverse discipline. Lo Statuto è approvato con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CONI.
  3. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché la ripartizione, tra il Ministero e la Federazione, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Il Ministero continua a svolgere le funzioni oggetto di trasferimento di cui al presente articolo fino dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Federazione. Dalla predetta data sono abrogati: l'articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 8327 del 1° agosto 2019.
  5. A decorrere dall'anno 2021 al finanziamento necessario per l'esercizio delle funzioni in precedenza esercitate dal Ministero si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, sulla base delle somme iscritte nel 2020 nel bilancio del Ministero stesso e destinate alle funzioni trasferite, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. All'onere derivante dalle spese connesse al trasferimento di funzioni e risorse di cui al presente articolo, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.