Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.