stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.015. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
2.015.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di aliquote di prelievo delle scommesse ippiche a quota fissa)

  1. Al fine di semplificare la tassazione nel settore delle scommesse sportive e di sostenere la filiera ippica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.