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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.014. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
2.014.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico – ARSI –)

  1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale anche con l'obiettivo di semplificare le pertinenti procedure è istituita l'Agenzia per il rilancio del settore ippico a cui sono trasferite le seguenti funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

   a) l'organizzazione delle corse dei cavalli e la definizione, della programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, unitamente alla predisposizione del calendario delle manifestazioni ippiche;

   b) la nomina dei giudici di corsa provvedendo alla organizzazione del settore coerentemente con l'ordinamento sportivo nazionale;

   c) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento;

   d) il concorso al finanziamento delle società di corse gestori degli ippodromi per la gestione dei servizi resi purché essi siano dotati di un sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza ai sensi delle vigenti normative di riferimento UNI-ISO;

   e) il coordinamento delle attività degli ippodromi;

   f) il pagamento dei premi e delle provvidenze;

   g) la titolarità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicurandone la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

  2. Restano attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le seguenti funzioni:

   a) la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano;

   b) il finanziamento delle azioni finalizzate allo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti;

   c) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

   d) la tutela della biodiversità della razza equina con la predisposizione di piani di sviluppo anche pluriennali;

   e) la tutela dell'incolumità e del benessere dei cavalli attraverso la gestione del passaporto dei cavalli e dei relativi registri, nonché delle attività di Unirelab s.r.l.

  3. Al fine di garantire la più efficace attuazione delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Autorità di Governo competente in materia di sport costituiscono, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione di un Comitato paritetico permanente assicurando anche la partecipazione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico.
  4. L'Agenzia per il rilancio del settore ippico, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dello statuto, organizza le funzioni trasferite ai sensi del comma 1.
  5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia attribuzione di risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. A tale scopo; ogni riferimento, contenuto nell'ordinamento vigente, fatto all'U.N.I.R.E. o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica deve intendersi fatto all'Agenzia per il rilancio del settore ippico.
  6. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'Agenzia per il rilancio del settore ippico si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  7. Con riferimento alle risorse umane, il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transita a domanda presso l'Agenzia per il rilancio del settore ippico, nel limite di un contingente di 20 unità. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 stanziate e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri della Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle Politiche giovanili e dello Sport e della Funzione Pubblica sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.
  8. Sino al 31 dicembre 2021 la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni di cui al comma 1, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui di competenza e di giacenze di cassa.
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni di cui al comma 1, transitano in capo al l'Agenzia per il rilancio del settore ippico.
  10. Al fine di semplificare il riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il pertinente regolamento di organizzazione è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con invarianza delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del Ministero.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.