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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.20. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2021  [ apri ]
1.20. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA)»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. L'allevamento e le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile.
   1-ter. Le attività di seguito elencate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e qualora svolte a favore di terzi ai redditi delle stesse derivanti si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917:

   a) l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme;

   b) la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli;

   c) la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso le manifestazioni ludiche, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre, per scopi, sociali e ippoterapia con personale qualificato;

   d) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere;

   e) la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie;

   f) la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.

   1-quater. La formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera della ippicoltura.»;

   c) sopprimere il comma 2;

   d) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie)

   1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.