Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.