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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.06. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
2.06.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia inquadramento previdenziale professionisti dell'ippica)

  1. Al fine di assicurare maggiore funzionalità e tutela agli operatori del settore dell'ippica, ovvero alle categorie professionali degli allenatori e dei guidatori/fantini dei settori del trotto, del galoppo, del sella e agli addetti al controllo disciplinare e veterinario delle corse, è istituito presso la Federazione il Registro Nazionale degli operatori ippici, formato di tante sezioni quante sono le predette categorie nonché le diverse qualifiche. Per l'esercizio delle qualifiche di cui al periodo precedente è obbligatoria l'iscrizione degli interessati al suddetto Registro. Le modalità di iscrizione e di gestione del Registro sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della Federazione sono trasmessi e iscritti al Registro di cui al presente comma gli elenchi degli operatori ippici come risultanti dall'anagrafe presente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Gli operatori del settore dell'ippica di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assoggettamento all'iscrizione alla predetta gestione separata è necessaria per le erogazioni effettuate in favore degli operatori del settore dell'ippica aventi importi superiori a 10.000 euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.