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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.03. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio del settore ippico e di favorire la ripresa delle attività economiche del settore a esso correlate, agevolando in particolare la cessione diretta del puledro da parte dell'allevatore, rendendo meno oneroso l'acquisto al consumatore:

   a) il punto 1) della Tabella A – parte prima – allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente «Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, fatta eccezione per quanto stabilito al numero 1), della parte terza di questa Tabella»;

   b) il punto 1) della Tabella A – parte terza – allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dal seguente: «cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; ceduti direttamente dall'allevatore per i quali, prima della cessione, la Dichiarazione di Destinazione Finale già registrata al momento della denuncia di nascita con indicazione che l'animale è destinato alla produzione alimentare per il consumo umano, non sia stata modificata con indicazione che l'animale non è destinato alla produzione alimentare per il consumo umano». La Dichiarazione di Destinazione Finale già registrata al momento della denuncia di nascita con indicazione che l'animale è destinato alla produzione alimentare per il consumo umano può essere comunque modificata dal nuovo proprietario dell'animale e fino alla registrazione di tale dichiarazione modificativa, l'animale vivo è considerato bene normalmente utilizzato per la produzione agricola purché esso conservi il legame con il fondo. Fino alla registrazione della dichiarazione modificativa di cui al comma precedente, l'allevatore e il proprietario – se diverso dal primo, ma che presenti identica qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto – dovranno osservare nell'allevamento e nel mantenimento dell'animale tutte le disposizioni di legge vigenti applicabili ai cavalli, asini, muli e bardotti destinati alla produzione alimentare per il consumo umano. Restano salve tutte le disposizioni di legge recate dall'art. 20, Regolamento CE 504/2018.

ident. 2.02.2.07.2.013.2.011.