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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.010. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
2.010.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina sulle scommesse ippiche)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, stabilendo:

   1. La percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (payout);

   2. L'unificazione dei totalizzatori (totalizzatore unico) al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

   3. L'estensione dell'applicazione della «quota fissa» nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse «Quartè» e «Quintè», l'introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, dei premi di consolazione;

   4. La riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse, offerte anche online, sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche alla filiera.