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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Agenzia per il Rilancio del Settore Ippico, ARSI)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio del settore ippico ed equestre, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi nonché di favorire la ripresa delle attività economiche a esso correlate e di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita l'Agenzia per il Rilancio del Settore Ippico (ARSI), sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), che lo esercita, per le materie di competenza, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
  2. L'Agenzia ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine con particolare riferimento al purosangue inglese, al trottatore italiano e al cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione; programma il settore riguardo agli aspetti allevatoriali e agonistici, nelle varie componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali, per il continuo miglioramento di avanzati livelli di qualità dell'intero settore dell'ippicoltura.
  3. È trasferita all'ARSI la titolarità esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse. L'Agenzia assicura la diffusione della trasmissione televisiva delle corse in regime di concessione onerosa a soggetti terzi, in funzione della massimizzazione della circolazione delle immagini, anche all'estero, al fine di promuovere il prodotto italiano e di incrementare gli introiti. Le somme riscosse a tale titolo, dedotto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per le riprese televisive ed il miglioramento qualitativo delle stesse, sono destinate a integrazione del montepremi ordinario delle corse e a provvidenze per l'allevamento.
  4. Sono attribuite all'ARSI, in funzione del continuo miglioramento delle razze e della selezione e strumentalmente alle competenze di cui al successivo comma 6, le seguenti competenze:

   a) l'organizzazione delle corse dei cavalli, ivi compresa la loro programmazione, tecnica e economica, in ottica pluriennale in modo da assicurare stabilità all'intero settore favorendo la programmazione degli investimenti degli operatori privati;

   b) la formazione, anche attraverso la stabile collaborazione con gli enti pubblici territoriali, delle professionalità a vario titolo operanti nel settore ippico ed equestre, al fine di ottenere, per mezzo della qualificazione professionale delle diverse figure, il sensibile miglioramento dei rispettivi standard qualitativi e la creazione di nuovi posti di lavoro;

   c) la formazione, l'aggiornamento e la selezione dei giudici di gara, la loro nomina, la disciplina e l'organizzazione della loro attività, ispirandosi ai criteri di economicità, di riconoscimento e promozione delle qualità professionali dei singoli soggetti e di efficienza del sistema;

   d) la titolarità della partecipazione rappresentativa dell'intero capitale della società «Unirelab s.r.l.»;

   e) anche in funzione dell'attuazione di principi e regole, a livello nazionale e europeo, in materia di tutela del benessere animale, la vigilanza e il controllo delle strutture destinate alle gare ippiche di qualunque genere e la loro selezione, in funzione dello svolgimento delle competizioni sportive, in ragione delle caratteristiche strutturali e infrastrutturali degli impianti, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche delle piste e dei tracciati di gara e alla esistenza e al buon funzionamento di dotazioni e idonei impianti che assicurino il benessere degli animali e degli uomini;

   f) il coordinamento delle attività degli ippodromi e, di concerto con gli enti pubblici territoriali, l'adozione di ogni misura che persegua l'obiettivo del miglioramento delle strutture in funzione del loro migliore impiego anche al fine di assicurarne la fruibilità ricreativa alle comunità territoriali locali;

   g) la vigilanza e il controllo delle strutture destinate all'allenamento e all'addestramento dei cavalli, al fine di giudicarne l'idoneità allo scopo anche in funzione dell'attuazione di principi e regole, a livello nazionale e europeo, in materia di tutela del benessere animale;

   h) la promozione di ogni misura volta a favorire la dignità del percorso di vita del cavallo, con riferimento particolare alla fase di «fine carriera» e, in ogni caso, l'assunzione di iniziative volte a favorire l'utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione fisica e psichica dell'uomo, assumendo ogni iniziativa affinché a tanto non sia d'ostacolo la carriera sportiva pregressa del cavallo;

   i) la lotta all'utilizzo di trattamenti dopanti, applicati sia all'uomo sia al cavallo, nell'allevamento, nell'allenamento, nell'addestramento e nello svolgimento delle competizioni ippiche;

   l) il pagamento di premi e provvidenze (in qualunque modo definiti o definibili) in favore di allevatori, proprietari, allenatori, addestratori, guidatori, fantini e cavalieri, nonché la remunerazione dei servizi prestati dagli ippodromi e la prestazione, in loro favore, di sovvenzioni – nella forma del rimborso, totale o parziale, degli investimenti strutturali effettuati e documentati – nei limiti delle norme tempo per tempo vigenti ed entro i limiti delle risorse complessive a tanto specificamente destinate. In considerazione della necessità di semplificare le procedure relative alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, TARSI effettuerà le operazioni di pagamento mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi di legge e dei vigenti provvedimenti e orientamenti emanati dallo Stato, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

  5. Sono attribuite, altresì, all'ARSI, oltre a tutte le competenze già spettanti al MIPAAF ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 – sebbene limitatamente alle razze equine del trottatore italiano e del cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione fermo restando il potere di vigilanza del detto Ministero –, le seguenti ulteriori competenze:

   a) l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione con particolare riferimento al purosangue inglese, al trottatore italiano e al cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione;

   b) l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università e istituti, nazionali e esteri, specializzati nel settore;

   c) la promozione dell'allevamento e la valorizzazione delle razze del purosangue inglese, del trottatore italiano e del cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione; la cura e la tutela della biodiversità delle dette razze anche per mezzo dello sviluppo di piani di programmazione pluriennali;

   d) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti, tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

   e) l'assistenza tecnica a favore delle imprese di allevamento e, nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali, il supporto costante all'attività allevatoriale, da considerarsi come l'attività principale dell'intera filiera essendo tutte le competizioni sportive, anche a premio, funzionali al continuo e costante miglioramento delle razze equine del purosangue inglese, del trottatore italiano e del cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione.

  6. Anche al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le attività di tenuta, aggiornamento e implementazione dei Libri Genealogici del Cavallo Trottatore Italiano e del cavallo da sella italiano e delle altre razze allevate in Italia, sono svolte, per quanto di rispettiva competenza, dalle rispettive associazioni di razza, riconosciute espressamente con questa stessa disposizione di legge Enti. Selezionatori ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e sue successive modifiche e/o integrazioni, senza necessità di ulteriori formalità. Al fine di dare attuazione a questa disposizione, alle dette associazioni di razza, per quanto di rispettiva competenza, con criterio proporzionale tenuto conto del numero dei prodotti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei rispettivi libri genealogici – e, con lo stesso criterio, annualmente –, sono attribuite risorse patrimoniali adeguate per lo svolgimento delle indicate attività, ulteriori rispetto a quelle attualmente spettanti alle medesime associazioni in base alle vigenti disposizioni di legge per premi e provvidenze comunque definiti e denominati negli atti normativi e regolamentari e nei provvedimenti della pubblica amministrazione. Tali risorse sono pari almeno a quelle attualmente a disposizione, per lo svolgimento delle medesime attività, del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal bilancio di tale Ministero sottratte per essere destinate all'ARSI.
  7. Sono attribuite all'ARSI tutte le risorse economiche destinate nel bilancio pubblico del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'entrata in vigore della presente legge, per la Missione «Interventi a favore del settore ippico» comprensiva di tutti i capitoli di bilancio in cui essa è articolata alla data di entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per quelli incompatibili con le attribuzioni assegnate all'ARSI con questa legge. Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di attribuzione di risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. Restano ferme, altresì, tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di attribuzione di risorse, comunque denominate e in qualunque forma erogate, per la determinazione delle somme da destinare a montepremi per le corse ippiche e, in generale, al pagamento di premi e provvidenze (comunque definite e definibili) in favore di allevatori, proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione. A tale scopo, ogni riferimento fatto dall'ordinamento vigente all'UNIRE, all'ASSI o al MIPAAF e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica, nonché di premi e provvidenze allevatoriali, comunque definiti e denominati negli atti normativi e regolamentari e nei provvedimenti della pubblica amministrazione, deve intendersi riferito all'ARSI, ferme restando competenze e attribuzioni dell'Aams ovvero dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.
  8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2022, l'Amministrazione Statale competente versa all'ARSI, in unica soluzione, oltre alle somme occorrenti all'ordinario funzionamento dell'Agenzia tutte le altre somme dovute ai sensi del comma precedente. Versa inoltre, immediatamente dopo la sua definitiva quantificazione e comunque appena disponibile, la parte del PREU, di cui all'articolo 30-bis, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinata in forza di detta norma all'UNIRE. L'ARSI gestisce tutte le somme complessivamente ricevute destinandole, per ciascun anno di riferimento, alle dette finalità costituendo gestendo, all'uopo, attraverso le sezioni di cui al successivo comma 9, i rapporti giuridici attivi e passivi con le singole componenti del comparto.
  9. L'ARSI esercita tutte le attività e competenze di cui ai commi precedenti e ogni altra che le fosse attribuita articolandosi in tre diverse sezioni (ciascuna dotata di propria autonomia decisionale e gestionale) dedicate, in via esclusiva, rispettivamente: al trotto, al galoppo e al cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione. Le sezioni sono dotate di autonomia patrimoniale nella gestione dei fondi a esse destinati dall'ARSI – che costituiscono, tra loro, patrimoni separati di ciascuna sezione – e negli impegni di spesa relativi al singolo settore di riferimento. L'ARSI annualmente, ricevute le risorse ai sensi del superiore comma 8, le destina, con specifico vincolo, a ciascuna sezione secondo criteri oggettivi e verificabili fissati con propria deliberazione, valida fino a modifica, vigilando sul loro impiego mediante la predisposizione di specifiche forme di periodica rendicontazione.
  10. I poteri di indirizzo e vigilanza nelle materie di competenza dell'ARSI sono esercitati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) o da un suo delegato, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 3, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
  11. Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o persona dallo stesso designata, sentito il presidente del consiglio direttivo, potrà dettare linee di indirizzo e orientamento per le attività dell'ARSI.
  12. I poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 1, comprendono:

   a) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

   b) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

   c) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

   d) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

   e) la predisposizione di sistemi di controllo, verifica e rendicontazione degli impieghi effettuati dall'Agenzia.

  13. L'Agenzia persegue il fine di sviluppare e sostenere, sotto il profilo tecnico e patrimoniale, l'intero comparto ippico anche nell'ottica di favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali del settore e della creazione di nuovi posti di lavoro, della stabilizzazione e della regolarizzazione di quelli esistenti. Essa favorisce la commercializzazione dei cavalli italiani in Italia e all'estero, promuovendo l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti a essa affidati, promuovendo la cooperazione tra le imprese operanti nel settore e i lavoratori a esso addetti.
  14. Tramite apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e l'agenzia saranno determinati:

   a) i particolari obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione a essa affidata dalla legge;

   b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

   c) l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa;

   d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

   e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

   f) le modalità necessarie ad assicurare al MIPAAF la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

  15. È finalità dell'Agenzia, altresì, l'adozione di ogni iniziativa utile a favorire le imprese agricole di allevamento operanti nel settore ippico, nell'ottica di massimizzarne le capacità produttive di reddito, e a favorire la diffusione della cultura ippica ed equestre su tutto il territorio nazionale al fine di attrarre al settore nuove risorse private che ne consentano il rilancio e l'affermazione sul piano nazionale e estero.
  16. L'Agenzia promuove e sostiene l'attività dell'intero settore ippico, anche perseguendo l'obiettivo di accrescerne l'attitudine produttiva, la capacità di redditività e l'autonomia imprenditoriale sul mercato. A tal fine essa promuove in modo particolare, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche, anche a livello locale, per offrire, contro corrispettivo, prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione. Gestisce, inoltre, in via esclusiva, i rapporti, con Aams e i soggetti concessionari per le scommesse ippiche in funzione della ottimizzazione delle risorse da queste rinvenibili in funzione dell'attuazione delle finalità di cui all'Articolo 1.
  17. Sono organi dell'Agenzia:

   a) il Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;

   b) il Consiglio Direttivo, composto da cinque: membri, di cui uno con funzioni di presidente;

   c) il Direttore Generale;

   d) il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e un supplente, tutti revisori legali dei conti.

  18. Le singole sezioni, nelle quali è articolata l'Agenzia, istituiscono, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, commissioni permanenti consultive – stabilendone con proprio atto la disciplina –, garantendo la partecipazione a esse di tutti gli operatori del settore come individuati nei rispettivi Regolamenti. Le commissioni formulano pareri obbligatori, sebbene non vincolanti, è elaborano linee di indirizzo e orientamento per le attività di competenza della singola sezione entro i limiti di quelli fissati dalla Pubblica Amministrazione.
  19. Il Consiglio Direttivo è composto: dal presidente pro tempore dell'ANACT per il trotto, dal Presidente pro tempore dell'ANAC/ANG per il galoppo, da un rappresentate nazionale del settore cavallo non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione da identificarsi a cura di una consulta pubblica delle razze sportive, di affezione e diporto dei cavalli allevati in Italia, da un rappresentante eletto su base nazionale con procedura pubblica dei proprietari di trotto e galoppo, da un rappresentante delle società di gestione degli Ippodromi eletto su base nazionale con procedura pubblica. Il consiglio nomina al suo interno il Presidente nella prima seduta di insediamento.
  20. I membri del Consiglio Direttivo devono, in ogni caso, essere persone fisiche dotate di indiscussa moralità, alta e riconosciuta professionalità, dotate di competenza nel settore. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con incarichi politici elettivi.
  21. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei Revisori, di cui due effettivi e un supplente designati dal MIPAAF e un effettivo e un supplente designati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati con deliberazione consiliare.
  22. I membri del Consiglio Direttivo, come quelli del Collegio dei Revisori durano in carica per tre esercizi e sono rinnovabili per una sola volta.
  23. Con decreto ministeriale è nominato, per un periodo di quattro esercizi rinnovabile, il Direttore Generale che svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Egli formula, d'intesa con il presidente, proposte al Consiglio Direttivo, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal Consiglio Direttivo e alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere legale, tecnico-amministrativo e fiscale relativi alle attività dell'Agenzia e al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
  24. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, adotta lo statuto e, successivamente, gli eventuali regolamenti attuativi. Delibera, inoltre, sulla dotazione organica del personale, nel limite massimo di 20 unità; predispone i bilanci di ciascun esercizio secondo le modalità e nei tempi fissati in statuto. Detti atti sono trasmessi e approvati dal MIPAAF, che può formulare i propri rilievi entro trenta giorni dalla ricezione per lo statuto e i bilanci ed entro quindici giorni dalla ricezione per i restanti atti; decorsi senza rilievi tali termini, gli atti inviati si intendono definitivamente approvati e perciò efficaci. Il piano di attività, almeno annuale, è definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle singole sezioni.
  25. I compensi spettanti a tutti i soggetti che ricoprono incarichi organici nell'agenzia sono determinati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Può essere previsto che la carica di consigliere direttivo non dia diritto a compensi, fermo il rimborso delle spese sostenute per la carica e documentate.
  26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, per il periodo di competenza, e, successivamente, per ciascun anno solare, sono destinate all'ARSI, oltre alle risorse di cui ai precedenti commi 7 e 8, le risorse patrimoniali e finanziarie occorrenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e a far fronte alle sue spese obbligatorie sebbene nei limiti delle risorse complessivamente impiegate, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dal MIPAAF per l'attuazione della Missione «Interventi a favore del settore ippico» comprensiva di tutti i capitoli di bilancio in cui essa è articolata alla data di entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per quelli incompatibili con le attribuzioni assegnate all'ARSI con questa legge.
  27. A partire dall'anno successivo alla istituzione dell'agenzia è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi di legge, e un apposito capitolo per il finanziamento delle spese occorrenti ad assicurare il perseguimento di tutti i fini istituzionali dell'Agenzia.
  28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le situazioni soggettive attive facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni, le attività e le competenze di cui al comma 1 sono trasferite all'ARSI.
  29. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dalle risorse individuate in questa legge e da quelle per legge destinate, anno per anno, al comparto ippico che restano tutte invariate e destinate all'ARSI nello stesso modo in cui lo erano all'UNIRE, all'ASSI e oggi al MIPAAF, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati, parzialmente o integralmente dall'Unione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
  30. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività istituzionali nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento.
  31. Il personale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; transita, a domanda, presso TARSI, nel limite di un contingente massimo di 20 unità, conservando almeno il medesimo trattamento economico e previdenziale.
  32. Alla copertura dell'organico dell'agenzia, si potrà provvedere, nell'ordine:

   a) mediante l'inquadramento del personale, che ne abbia fatto domanda, trasferito dal MIPAAF;

   b) mediante le procedure di mobilità di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento, anche superando le 20 unità qualora comprovate esigenze lo rendano necessario.

  33. Al termine delle procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'agenzia.
  34. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

   a) per il personale trasferito, mediante le risorse finanziarie trasferite ai sensi del precedente comma 3;

   b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

   c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del MIPAAF e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

  35. Con riferimento alle risorse finanziarie per qualunque finalità occorrenti, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 anche soltanto stanziate e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.
  36. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 26-decies.
  37. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.