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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.7. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
1.7.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'allevamento e la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento diretti alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le seguenti attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e sono soggette alla determinazione del reddito a norma dell'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917:

   «1. L'esercizio e gestione di stazioni di fecondazione e l'assistenza e gestione alla produzione del seme;

   2. la promozione dell'allevamento e la valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso competizioni equestri, manifestazioni sportive ludiche o da diporto o la partecipazione a fiere e a mostre;

   3. la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli anche destinati allo sport e al diporto.

   4. la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere è attività complementare all'attività agricola».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

ident. 1.13.