Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, la cura ed il lavoro con equidi, stage formativi in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie nonché lo sviluppo delle discipline equestri sul territorio anche attraverso la creazione di centri ippici.