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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.19. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2531

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2021  [ apri ]
1.19.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA).