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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7-ter.2. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
7-ter.2.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza, in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi spazi, nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori».
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del «Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021» redatto dall'Unione delle province d'Italia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:
   a) i progetti finanziabili con le risorse di cui al comma 1 e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;
   b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;
   c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie;
   d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

  4-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 1.500.000.000 euro per il biennio 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.