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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7-quinquies.09. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
7-quinquies.09.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 45 per cento dell'importo del canone, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 81 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.