Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies.
1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l'immobile locato.
2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 118 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 99 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 19 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.