Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies.
1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle università, con sede in Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, offrendo servizi aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie, è riconosciuto, per l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000, di euro a sostegno delle spese sostenute.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1.000.000 di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.