Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies.
(Fondo Progetti didattica a distanza)
1. A decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo «Didattica a distanza», con una dotazione di un milione di euro annui, finalizzato all'individuazione dei migliori progetti di educazione a distanza e rispetto delle regole.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 1 milione di euro a decorre dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.