Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies.
(Canoni di locazione pagati dagli «studenti fuori sede»)
1. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.