Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l'immobile locato.