Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.