Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)
1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni.