Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le riunioni delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia possono svolgersi in modalità telematica.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ad ogni riunione ivi comprese quelle aventi ad oggetto la valutazione delle prove scritte.