Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato dal 1o settembre 2020.