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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.4. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
4.4.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto-legge, con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché di accelerazione e semplificazione dell’iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione risultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento di cui al comma precedente mediante apposita procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:
   a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Ministero dell'istruzione;
   b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;
   c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
   d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito o siano stati destinatari di un nuovo contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, attivato dal Ministero dell'istruzione ovvero dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  1-quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione, in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
  1-quinquies. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle disposizioni del comma precedente, anche sulla base di pregressa esperienza nella conduzione di uffici dell'amministrazione pubblica, può essere assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al ruolo.