Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter.
(Concorsi per soli titoli per il reclutamento di docenti)
1. Per tutti gli ordini e i gradi di scuola sono indetti concorsi per soli titoli per la copertura limitatamente ai posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-2021.
2. Sono utilizzate nell'ordine le graduatorie di merito dei concorsi tuttora attive, le graduatorie provinciali ad esaurimento, anche in deroga al limite di utilizzo del 50 per cento, e le graduatorie d'istituto di terza fascia.
3. Per i docenti nominati dalle graduatorie di terza fascia è richiesto il requisito di anzianità di servizio comunque prestato per non meno di tre anni e il possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, come previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017, da conseguire nel corso dell'anno di prova.
4. I concorsi straordinari e ordinari per titoli ed esami sono banditi per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni successivi al 2020-2021.