Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è autorizzata l'istituzione, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio, ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 1-bis, possono essere disposte per le regioni e le classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio, con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-ter è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante, da definire con successivo provvedimento ministeriale.
1-quinquies. Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare – con oneri a proprio carico – al percorso formativo di cui periodo precedente o, in alternativa, presentare domanda per l'inserimento in coda alla stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.