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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.63. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
2.63.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare.
  1-ter. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'istruzione procede alla conferma dei ruoli, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto.
  1-quater. Si dispone di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale interessato dalla disposizione di cui al presente comma.