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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.46. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
2.46.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90, del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che hanno superato la prova preselettiva ed effettuato la prova scritta nel predetto concorso e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto una sentenza favorevole di primo grado o hanno, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto direttoriale per mancato superamento della prova scritta o di quella orale, nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei 93 dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta provinciale n. 1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.