Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti per gli studenti intesa quale attività didattica straordinaria che deve essere svolta sulla base di un piano di studio personalizzato;
a-bis) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate che hanno determinato la sospensione delle lezioni in presenza a decorrere dal mese di marzo 2020, e tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti di cui alla lettera 0a), a prevedere che nell'anno scolastico 2020/2021 la valutazione finale avviene su base biennale al fine di confermare i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e l'adeguata acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; a tal fine le istituzioni scolastiche sono chiamate a riorganizzare i moduli orari e le unità di apprendimento per l'anno scolastico 2020-2021.