stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.23. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
2.23.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, alla rimodulazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:
    1) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;
    2) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;
    3) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea (termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del contagio;
    4) la sanificazione degli ambienti scolastici;
    5) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.