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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.18. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
2.18.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, purché lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del piano educativo individualizzato. Sono a tale fine resi disponibili in forma gratuita, al corpo docente e agli alunni, strumenti informatici o tecnologici dotati nativamente dei software didattici atti a garantire la piena accessibilità secondo gli standard internazionali, ivi compresi i collegamenti internet necessari al regolare svolgimento della didattica a distanza. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.