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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2-ter.019. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
2-ter.019.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

  1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, al fine di sostenere i genitori nella ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e al recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i comuni le istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del terzo settore con comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del servizio civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi precedenti su base volontaria.
  3. Le attività sia ricreative sia di recupero della didattica si svolgono garantendo agli studenti il rispetto delle misure di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione, quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, che la scuola deve rendere disponibili a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.