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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2-ter.014. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
2-ter.014.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

  1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.137 milioni di euro per il 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
   a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
   b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
   c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

  3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1, consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11.137 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati entro il 31 luglio di ciascun anno appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.