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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2-ter.012. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
2-ter.012.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e di asili nido privati)

  1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis.
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

  1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati, entro il 31 luglio di ciascun anno appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relative limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiarie dell'importo del beneficio economico.».