Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Agevolazioni per il personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica a distanza)
1. Dopo l'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:
«Art. 121-bis.
(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica a distanza)
1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio del 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico attivo in modalità di lavoro agile.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».