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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2-ter.010. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
2-ter.010.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Progressione di carriera dei direttori SGA facenti funzione)

  1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
  « 6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
  6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, per il restante 30 per cento, già riservato ai direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché per tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
  6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'istruzione stabilisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare riguardo alla valorizzazione del servizio svolto come responsabile amministrativo e come direttore dei servizi generali amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e alla relativa formazione per la procedura selettiva di mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, nonché al possesso della 2a posizione economica e al possesso della 1a posizione economica.
  6-quater. Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.».