Al comma 1, dopo le parole: secondo ciclo di istruzione aggiungere le seguenti:, nonché sugli esami di idoneità.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
« b-bis) le modalità di svolgimento degli esami preliminari, anche in modalità a distanza, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato;»;
b) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. I candidati esterni svolgono presso le sedi scolastiche loro assegnate come sede di esame, in presenza, gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in data utile per permettere loro di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giugno. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.».