Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, da emanare entro il termine di cui all'alinea del comma 3, sono adottate, previa consultazione delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie comparativamente più rappresentative, nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.