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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.19. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
1.19.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere i seguenti:
  7-sexies. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore e ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.
  7-octies. In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese degli articoli 65 e 67 del regolamento UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.