Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.