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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.13. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
1.13.

  Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: dalla stessa ordinanza aggiungere le seguenti: comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione di altra prova alternativa,;
   b) dopo le parole: n. 62 del 2017 aggiungere le seguenti: garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni, in quanto compatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, richiamata nella direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012.