Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e, ove non possibile, con modalità a distanza. Gli esami preliminari devono essere effettuati in data utile per permettere di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giugno.