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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.06. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Superamento del digital divide attraverso la formazione dei docenti alla didattica digitale)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, il Ministero dell'istruzione predispone un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) e dell'adozione della metodologia della didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano alla formazione obbligatoria di cui al comma 1.
  3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.