Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche agli enti senza scopo di lucro, comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo comma, e alle scuole paritarie.