Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge citato e le scuole paritarie.