Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:
a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;
b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.