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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.011. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2525

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/06/2020  [ apri ]
1.011.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo standard di sostenibilità per allievo» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».